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Legge 24/11/2003 n. 326-nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni"; - dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: "11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. 11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del Decreto- Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla Legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con Decreto del Ministero della difesa, nè classificati quali alloggi di servizio connessi al- l'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esi genze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al Decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253 b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. 11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del Decreto-Legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio. 11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la Legge di bilancio. 11-septies. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 27: - al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da valutarsi da parte del Ministero interessato"; -il comma 5 è soppresso; -al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al Decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico"; -al comma 9, dopo le parole: "schede descrittive” sono inserite le seguenti: ", nonchè le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate"e dopo le parole: "Agenzia del demanio” sono inserite le seguenti: "e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa"; -al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica"; -al comma 11, dopo le parole: "Le schede descrittive", sono inserite le seguenti: "degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva"; - al comma 13, nel primo periodo, dopo le parole: "n. 351, convertito con” sono inserite le seguenti: "modificazioni, dalla"; - le parole: "nonchè dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84” sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80"; -e le parole: "si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3"; -dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: "13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non pia utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni". All'articolo 28: -al comma 1, le parole: "Legge 23 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: "Legge 23 novembre 2001"; -al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: "ai conduttori” sono sostituite dalle seguenti: "agli affittuari"; - e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è con- cesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizionì previste dall'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla Legge 6 agosto 1954, n. 604"; - dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 3 del Decreto- Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari" b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori” sono inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni"e, dopo le parole: "l'irregolarità", sono inserite le seguenti: "dell'affitto o" c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i .conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5" d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di", sono inserite le seguenti: "affitto o" e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di cessione” sono inserite le seguenti: "agli affittuari o"". All'articolo 29: - al comma 1: nel primo periodo, le parole: "l'alienazione di tali immobili è considerata urgente” sono sostituite dalle seguenti: "in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili"; -nel secondo periodo, le parole: "con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: "con Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati"; -e dopo le parole: "nell'articolo 27” sono inserite le seguenti: "del presente Decreto"; -nel terzo periodo, la parola: "gratuito” è sostituita dalle seguenti: ", ovvero l'uso pubblico"; -dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: "Una quota, stabilita con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della Legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; - la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo"; -nel sesto periodo, la parola: "previsionale” è sostituita dalla seguente: "previsionali"; - è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del Decreto- Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchè dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente Decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". All'articolo 30: - al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni., delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione"ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410"; |
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